Con l'adozione del Progetto Preliminare della Revisione del PRG (DCC 123 del 16/03/2026), vige il regime di salvaguardia, ai sensi dell’art. 58 commi 2 e 8 della L.R.56/1977.
Ai sensi dell’art. 58 commi 2 e 8 della L.R.56/1977, dalla data di adozione del progetto preliminare e fino a quella di pubblicazione dell’atto di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con il progetto preliminare stesso.
Le eventuali nuove istanze di trasformazione urbanistica dovranno essere corredate di una relazione tecnica, completa di tavole di raffronto, da cui si evinca la conformità dell’intervento al vigente PRG 1995 e l’assenza di contrasto con le previsioni del Progetto Preliminare adottato.