ACCESSIBILITA'

Ai sensi dell’articolo 1, lettera a) della Legge Stanca, per “accessibilità” si intende la capacità dei sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

 

QUADRO NORMATIVO

● Legge del 9 gennaio 2004, n. 4 - Legge Stanca -

● Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, attuata dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 106;

● Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76  - Decreto Semplificazioni -, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

● D.Lgs.27 maggio 2022, n. 82, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi  - European Accessibility Act

● Norma UNI EN 301 549v. 3.2.1

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